Dott. Caglieri Simone
Consulente aziendale, esperto in controllo di gestione
Rassegna stampa
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AFFIDAMENTI BANCARI, PROROGA MA SERVE LA RICHIESTA DELL'AZIENDA
Pubblicato il 19 febbraio 2021 alle 13.10 |
Le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19, previste all’art. 56 del DL 18/2020 e prorogate al 30.6.2021 dalla L. 178/2020, necessitano, per il rinnovo, una dichiarazione con la quale l’impresa attesti di essere in carenza di liquidità.
Per ottenere la proroga automatica degli affidamenti, quindi, occorre che l’impresa si attivi e dichiari, mediante autocertificazione ex art. 47 del DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
L’Autore osserva che, in assenza di precisazioni ufficiali, secondo un’interpretazione la carenza di liquidità consisterebbe nella mancata riscossione di fatture emesse o in un magazzino ridondante rispetto al mercato attuale. Adottando l’impostazione delle “Linee guida per la valutazione di aziende in crisi” CNDCEC - SIDREA, la carenza di liquidità corrisponde ad “un contesto in cui sussistono temporanei disequilibri finanziari” in cui l’azienda non è in grado di garantire la copertura dei fabbisogni finanziari, originati da obbligazioni già assunte e da quelle pianificate, con conseguente difficoltà ad adempiere e che “quando sfocia nella difficoltà a far fronte ad obbligazioni non più dilazionabili, si manifesta un rischio di insolvenza prospettica”.
L’Autore auspica un intervento che specifichi i confini di tale condizione.
FONTE: SOLE24ORE
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