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REGISTRO DEI CORRISPETTIVI, FUORI SERVIZIO NON SANZIONATO
Pubblicato il 09 maggio 2022 alle 13.35 |
Sulla base della risposta ad interpello n. 247 del 6.5.2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di anomalie nel funzionamento del Server-RT o di un punto cassa che impediscano la memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi, occorre che l’esercente:
- modifichi lo stato dell’apparecchio in “fuori servizio” e richieda tempestivamente l’intervento del tecnico;
- annoti i corrispettivi del periodo di malfunzionamento su un registro di emergenza (in alternativa, anche le memorie dei singoli punti cassa possono svolgere la stessa funzione).
È facoltativo, invece, l’invio dei dati tramite la procedura web di emergenza.
In tali ipotesi, dunque, anche in assenza della trasmissione, e ferma restando la corretta liquidazione dell’imposta, non si applicano le sanzioni (artt. 6 co. 2-bis, 11 co. 2-quinquies e 12 co. 2 del DLgs. 471/97). Qualora invece l’esercente, in presenza di un malfunzionamento, pur avendo liquidato correttamente l’imposta e annotato i corrispettivi sul registro di emergenza, non abbia variato lo stato del Server RT in “fuori servizio” e abbia proceduto all’invio di dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione pari a 100,00 euro per ciascuna trasmissione errata (art. 11 co. 2-quinquies del DLgs. 471/97).
FONTE: IL SOLE 24 ORE - EUTEKNE
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