top of page
Writer's pictureDott. Caglieri Simone

ACCONTO IVA IN SCADENZA IL 27 DICEMBRE

Come ogni anno, il 27 Dicembre 2023 i contribuenti devono versare l’acconto Iva riferito all’esercizio in corso per il cui calcolo può essere adottato uno dei seguenti metodi:

  • Metodo storico (art. 6, co. 2 L. 405/1990). La metodologia in commento prevede il versamento di un acconto pari all’88% dell’iva relativa all’ultimo mese (per i contribuenti mensili) o trimestre (per i contribuenti trimestrali) dell’anno precedente al lordo dell’acconto Iva precedente e dell’interesse dell’1% sulle liquidazioni trimestrali. Nell'ipotesi di variazione della periodicità con cui il contribuente calcola le liquidazioni, si distinguono le seguenti ipotesi: a) Passaggio da trimestrale a mensile: l’acconto deve essere calcolato su un terzo dell’imposta versata per il quarto trimestre; b) Passaggio da mensile a trimestrale: è necessario calcolare l’acconto con riferimento alle liquidazioni degli ultimi tre mesi dell’anno precedente.

  • Metodo previsionale (art. 6, co. 2 L. 405/1990). La metodologia in commento prevede un acconto pari all' 88% dell'iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili) o per l'ultimo trimestre (per i contribuenti trimestrali), dell'anno in corso. Nel caso in cui l’Iva che si era previsto di versare risulti inferiore rispetto a quella effettiva, scattano le sanzioni salvo l'adozione di apposito ravvedimento.

  • Metodo analitico (art. 6, co. 3 L. 405/1990). Questa terza metodologia calcola l'acconto pari al 100% dell’Iva che si dovrebbe versare tenendo conto delle operazioni attive e passive eseguite dal 1 dicembre (o dal 1 ottobre, nel caso di liquidazione trimestrale) fino al 20 dicembre.

Sono esclusi dal pagamento dell’acconto Iva i seguenti soggetti:

- Contribuenti minimi;

- Contribuenti forfettari;

- I contribuenti che devono versare un acconto inferiore ad € 103,29 (art. 6, co. 4 L. 405/1990);

- I contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 2023;

- I soggetti passivi mensili che hanno evidenziato un credito IVA nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2022 (o nel 4° trimestre 2022 per i contribuenti trimestrali);

- I soggetti passivi che hanno cessato l'attività nel 2023 e che non sono tenuti ad effettuare la liquidazione periodica di dicembre 2023 (se contribuenti mensili) o del quarto trimestre 2023 (se contribuenti trimestrali);

- I produttori agricoli in regime di esonero ai sensi dell'art. 34 co. 6 DPR 633/72;

- Soggetti passivi che esercitano attività di intrattenimento di cui all'art. 74 co. 6 DPR 633/72;

- I soggetti passivi che applicano il regime forfettario di cui alla L. 16/12/1991 n. 398 (ad esempio le associazioni sportive dilettantistiche);

- I contribuenti che hanno posto in essere solo operazioni non imponibili o esenti Iva;

-I contribuenti che applicano solo operazioni con applicazione del meccanismo "split payment" di cui all'art. 17-ter DPR 633/72;

- I soggetti passivi che prevedono di evidenziare un credito IVA nell’ultima liquidazione (mensile o trimestrale) relativa al 2022 oppure nella dichiarazione IVA relativa a tale annualità.


Dott. Caglieri Simone



Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page