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AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FIDEIUSSORE NEL CONCORSO DI CREDITORI

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La Cassazione (sentenza 6 marzo 2025, n. 5964) ha ribadito che, in caso di concorso di creditori (art. 61, co. 2, RD 267/42), il fideiussore che non ha ancora adempiuto al pagamento del debito verso il creditore non ha diritto al regresso e, di conseguenza, non può essere ammesso con riserva al passivo del fallimento del debitore principale per un credito condizionale.

Il principio stabilisce che il fideiussore può essere ammesso al passivo solo se ha già effettuato il pagamento in favore del creditore, poiché tale atto costituisce il presupposto fondamentale per il diritto di regresso.


FONTE: EUTEKNE



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