Il finanziamento concesso dal socio alla società - che abbia come contropartita l'iscrizione da parte della società finanziata di un debito con obbligo di restituzione - costituisce una vera e propria operazione di mutuo.
Per la validità del contratto di finanziamento non è richiesta la forma scritta (fatta eccezione per la validità della pattuizione del tasso di interesse superiore al saggio legale ma entro il limite della soglia massima del tasso di interesse usuraio) sicché le parti possono liberamente scegliere di formalizzare il loro rapporto come meglio credono. Ciò nonostante, dalla forma contrattuale prescelta derivano diversi obblighi ai fini dell'imposta di registro:
In presenza di scrittura privata, l’imposta di registro è proporzionale con aliquota del 3%, con obbligo di registrazione nel termine fisso di 30 giorni dalla data di stipula dell’atto;
Qualora sia previsto il finanziamento tramite uno scambio di corrispondenza tra la società ed il socio, l’imposta di registro ammonterà in misura fissa per € 200 solo in caso d’uso. Per scambio di corrispondenza si intende perfezionare il finanziamento soci attraverso delle comunicazioni scritte spedite tra le parti ove da una parte vi è la proposta di finanziamento (effettuata dal socio mutuante) e dall’altra vi è l’accettazione di tale proposta (effettuata dalla società mutuataria). E’ consigliabile attribuire data certa alla corrispondenza, mediante raccomandate A/R oppure posta elettronica certificata (PEC).
In buona sostanza, il finanziamento soci non è soggetto ad imposta di registro se effettuato sulla base di intese verbali o con scambio di corrispondenza commerciale (mentre con verbali, anche in assemblea ordinaria, sono soggetti a imposta di registro). Ciò vale salvo che tale finanziamento non risulti "richiamato" in atti pubblici soggetti a registrazione poiché, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del DPR 131/1986, << se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate >>.
Dott. Caglieri Simone

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