L’art. 17, co. 3, lett. d) del DLgs. 14/2019 (CCII) stabilisce che l'istanza per la composizione negoziata della crisi d’impresa non può essere presentata da un imprenditore che abbia già richiesto l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, inclusi concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e piani di ristrutturazione soggetti a omologazione.
Questa preclusione si applica anche nei casi di domanda di liquidazione giudiziale avanzata dall’imprenditore stesso, mentre non è ostativa la pendenza di un ricorso presentato da creditori, Pubblico Ministero o autorità di vigilanza.
Tuttavia, la composizione negoziata non esclude completamente la possibilità di apertura della liquidazione giudiziale. Il debitore deve richiedere misure protettive, che non devono essere revocate dal tribunale. Se le misure vengono revocate, viene meno il divieto di azione per i creditori, poiché solo un'effettiva prospettiva di risanamento giustifica la limitazione dei loro diritti (Tribunale di Mantova, 13 febbraio 2025).
FONTE: EUTEKNE

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