Nell'interpello n. 260 del 16/12/2024 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che in ipotesi di mancata presentazione della comunicazione preventiva (art. 6 del DL 39/2024) dell'investimento agevolato "industria 4.0", per fruire di detto credito d'imposta occorre presentare la comunicazione preventiva, senza necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis ex art. 2 del DL 16/2012, e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.
Infatti, la normativa non prevede che le comunicazioni siano effettuate entro un termine perentorio a “pena di decadenza”.
In altri termini, la trasmissione della comunicazione preventiva è un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.
FONTE: EUTEKNE
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