I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a euro 5.164,57 (art. 10 del TUIR).
In altre parole, sono deducibili dal reddito complessivo:
i contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali;
i contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione del medesimo regolamento di cui al decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114.
i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell’Unione europea ovvero in quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.
E' possibile dedurre i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico (come indicati nell’art. 12 del TUIR) per la quota da questi non dedotta.
La deduzione spetta prioritariamente al soggetto titolare della posizione previdenziale e, solamente se il reddito complessivo del familiare a carico non è capiente e non consente la deducibilità delle somme versate, l’eccedenza può essere portata in deduzione dal familiare cui è fiscalmente a carico.
Va ricordato che:
se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi di previdenza complementare è a carico di più soggetti, il beneficio fiscale spetta al soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa;
nel caso in cui il documento sia intestato al familiare a carico, è possibile annotare sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto (Circolare 18.12.2007 n. 70/E, paragrafo 2.5).
Dott. Caglieri Simone
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