Il Comitato triveneto dei Notai ha fornito alcuni chiarimenti sul tema della partecipazione degli incapaci alle società commerciali, in particolar modo sulle partecipazioni intestate ai minorenni. L’esercizio del diritto di voto non necessita di autorizzazione, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione, quindi è esercitato dai genitori quali titolari dell’usufrutto legale ex art. 324 c.c.
Al contrario per gli atti di straordinaria amministrazione, classificati come tali quelli che comportino un disinvestimento o un nuovo investimento (come il recesso, la prelazione, il riscatto o la sottoscrizione di un aumento di capitale a pagamento), l’esercizio spetta ai loro legali rappresentanti previa autorizzazione di volontaria giurisdizione.
FONTE: EUTEKNE
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