Il debitore che accede alla procedura di liquidazione controllata, operando come persona fisica e basando la propria attività sul lavoro personale anziché sul capitale, può continuare a esercitare l’attività d’impresa senza bisogno di autorizzazione giudiziale specifica, salvo quanto previsto dall’art. 270, co. 2, lett. e) del DLgs. 14/2019 per l’uso di beni inclusi nel patrimonio di liquidazione.
Secondo il Tribunale di Arezzo (8 maggio 2024) e successivamente confermato dal Tribunale di Siena (14 giugno 2024), la continuazione dell’attività d’impresa è considerata un diritto del debitore. Tuttavia, l’attività deve svolgersi sotto la vigilanza del liquidatore, che verifica i dati contabili, i ricavi al netto dei costi di produzione e le somme destinate al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
Diversamente, il Tribunale di Ravenna (23 marzo 2023) si è espresso contro la prosecuzione dell’attività d’impresa in tale contesto, sostenendo che la procedura è finalizzata esclusivamente alla liquidazione e non fa riferimento all’art. 211 del DLgs. 14/2019.
FONTE: EUTEKNE
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