Di seguito si riepiloga le caratteristiche del contratto di lavoro intermittente, alla luce del suo rilevante utilizzo durante la (prossima) stagione estiva. Esso è fuibile:
Nei casi individuati nella contrattazione collettiva o dal RD 2657/1923, oppure;
Con soggetti con meno di 24 anni, entro il compimento del 25° anno di età, e con più di 55 anni.
Si ricorda che a fronte del nuovo decreto “Trasparenza”, il contratto di lavoro intermittente deve indicare l’ammontare delle eventuali ore retribuite garantite e la retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite. Inoltre nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo non opera il limite delle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro.
FONTE: EUTEKNE
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