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Writer's pictureDott. Caglieri Simone

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - PARTE 2

Continuiamo l'articolo precedentemente redatto in merito all'esame del concordato preventivo biennale.

Diversa è la cessazione del concordato, la quale opera dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti ipotesi:

1) Modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. Nello specifico, la cessazione opera se la modifica riguarda l’attività svolta nel periodo d’imposta che precede il biennio concordato e se per le nuove attività è previsto un ISA differente rispetto a quello applicato nel periodo di cui sopra. Ne conviene che la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice ISA.

2) Cessazione dell’attività.

3) Riduzione dei ricavi effettivi superiore al 30% rispetto a quelli concordati in presenza di eventi straordinari individuati con Decreto dal Ministro dell’economia e delle finanze.

Passando all’ambito oggettivo, il concordato rileva in riferimento all’Irap e alle imposte dirette, mentre non esplica i suoi effetti sull’iva. Infatti l’art. 18 co. 1 D.lgs 13/2024 stabilisce che << adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie >>.

A livello procedurale, il concordato preventivo biennale si sostanzia in due fasi:

1) Proposta di concordato elaborata dall’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente e, quindi, nel rispetto della sua capacità contributiva;

2) Accettazione (o non accettazione) da parte del contribuente della proposta concordataria fiscale. Il termine di accettazione sarà il 31/10/2024 per il concordato biennale 2024-2025, mentre per i successivi sarà il 30 giugno.

Analizzando la convenienza o meno dell’istituto in commento, possiamo individuare i seguenti vantaggi:

  • Esonero dal visto di conformità relativamente alla compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette e all’irap e dall’obbligo di prestazione di garanzia per il rimborso del credito iva;

  • Esclusione della disciplina delle società di comodo;

  • Riduzione di un anno dei termini per l’accertamento (ex art. 43 c. 1 DPR 600/1973 e 57 c. 1 DPR 633/1972);

  • Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 DPR 600/1973) a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato;

  • I contribuenti che aderiscono al concordato non subiscono, per i periodi d’imposta oggetto di concordato, gli accertamenti previsti dall’art. 39 DPR 600/1973 salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33.

  • Possibilità di optare per un regime opzionale attraverso il quale è possibile assoggettare il maggior reddito concordato ad un’imposta sostituta di Irpef, Ires, addizionale comunale e regionale e dell’imposta sostitutiva del regime forfettario. Tale imposta sostitutiva avrà un’aliquota diversa in base al tipo di punteggio Isa, cioè:

-            Pari al 10% per i contribuenti con punteggio Isa di 8, 9 o 10;

-            Pari al 12% per i contribuenti con punteggio Isa di 6 o 7;

-            Pari al 15% per i contribuenti con punteggio Isa di 5 o inferiore.

Viceversa l’aliquota per i contribuenti in regime forfettario sono del 10% in caso di contribuenti al di fuori della fase di start-up oppure del 3% se in fase di start-up.

Da tenere in considerazione che vi sono alcuni elementi reddituali che restano fuori dal concordato ovvero:

- Plusvalenze (artt. 58, 86 e 87; art. 54 c.1)

- Minusvalenze (art. 101, art. 54 commi 1-bis e 1-bis.1)

- Sopravvenienze (art. 88 e 101)

- Redditi relative a partecipazioni in società di persone (art. 5)

- Redditi derivanti da partecipazioni in GEIE o soggetti Ires (art. 11 co. 4 D.lgs 240/1991, art. 73 c. 1 Tuir)

In merito ai contributi previdenziali, il contribuente può optare per il versamento degli stessi in base al reddito effettivo, se di importo superiore a quello concordato e integrato ai sensi degli artt. 15 e 16(ad esempio per le plusvalenze e le minusvalenze).

Infine si sottolinea come il concordato biennale si applica anche ai contribuenti in trasparenza fiscale (associazioni, società di persone, società di capitali trasparenti) dove, nel caso di specie, l’impegno preso dalla società obbliga i soci o gli associati.


Dott. Caglieri Simone



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