Ai sensi dell’art. 30 del DLgs. 10 settembre 2003 n. 276 (Legge Biagi) << l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore >>. Dal dettato normativo traspare chiaramente il carattere temporaneo del distacco con la nascita di un rapporto trilaterale tra i soggetti coinvolti (datore di lavoro – lavoratore – beneficiario). Nonostante il distacco, restano in capo al datore di lavoro:
- La responsabilità del trattamento economico da corrispondere al lavoratore distaccato;
- L’obbligo contributivo e di assicurazione contro gli infortuni e le malattie relative al lavoratore distaccato.
In aggiunta la normativa stabilisce che:
In caso di mutamento di mansioni, per il distacco occorre il consenso del lavoratore;
Qualora il distacco comporta il trasferimento in una sede situata a più di 50 km da quella presso cui il lavoratore è adibito, il distacco può essere disposto soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
In materia di Iva, il legislatore italiano ha ripreso quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza n. C-94/19 del 11/03/2020 – secondo cui l’art. 8 co. 35 L. 67/88 che intende irrilevanti ai fini iva i prestiti e i distacchi del personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo – introducendo l’art. 16-ter del DL. 131 del 16/09/2024. Nella pratica, a partire dal 1° gennaio 2025, i prestiti e distacchi del personale sono sempre assoggettati ad Iva, indipendentemente se il corrispettivo sia uguale, superiore o inferiore ai costi che il soggetto distaccante ha sostenuto nell’ambito della fornitura del personale.
Dott. Caglieri Simone

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