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IL POTERE DI CONTROLLO DEI SOCI ACCOMANDANTI CON INCERTEZZE

Nonostante il codice civile preveda chiaramente, ai sensi dell’art. 2320 co. 3 c.c., il diritto di controllo dei soci accomandanti - i quali hanno diritto di ricevere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, nonché di controllarne l’esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società -, vi sono dei dubbi sulla sua estensione.

Una corrente di pensiero sostiene un potere di controllo finalizzato alla sola verifica di correttezza del bilancio annuale, con conseguente esclusione del diritto dell’accomandante di consultare la documentazione sociale nel corso dell’esercizio; altri, invece, sono favorevoli a un pieno controllo dell'accomandatario, anche durante l'anno e similare a quello riconosciuto ai soci non amministratori della srl.


FONTE: EUTEKNE




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