La Corte di Cassazione 24.1.2023 n. 2153 ha ritenuto non fallibile l’imprenditore agricolo anche se esercita attività commerciali in misura non prevalente rispetto alla produzione agricola, così innovando l’indirizzo giurisprudenziale che sosteneva, al contrario, la fallibilità di un produttore agricolo anche con un minimo di attività di compravendita. L’interpretazione più recente, invero, ha ritenuto fallibile la società costituita per l’esercizio di un’attività agricola che abbia svolto attività commerciale in misura prevalente rispetto all’attività agricola, nonostante l’iscrizione nel Registro delle imprese sia avvenuta con la qualifica di impresa agricola.
FONTE: ITALIAOGGI
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