La Legge di bilancio 2024 aveva introdotto un nuovo obbligo per le imprese, poi prorogato dal D.L. n. 202/2024 convertito in legge n. 15/2025.
Nello specifico, le imprese sono obbligate a stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali entro il 31/03/2025, in riferimento a danni relativi ai seguenti beni annotati nelle immobilizzazioni materiali dell’attivo, alla voce B-II, numeri 1), 2) e 3):
1) Terreni e fabbricati.
I fabbricati intesi nella loro interessa e comprensivi di tutti gli impianti o installazioni di pertinenza, inclusi cancelli, recinzioni, fognature ed eventuali quote spettanti delle parti comuni;
2) Impianti e macchinari.
Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, peso nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.;
3) Attrezzature industriali e commerciali.
Tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato.
Nonostante il comma 101 in commento faccia espresso riferimento allo stato patrimoniale del bilancio di esercizio, si ritiene che tale richiami serva esclusivamente ad individuare le tipologie di immobilizzazioni oggetto della copertura assicurativa, indipendentemente dal regime contabile adottato.
In dettaglio, gli eventi da assicurare sono:
- Sismi;
- Alluvioni;
- Frane;
- Inondazioni;
- Esondazioni.
In ipotesi di inadempimento se ne dovrà tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Ciò significa che al verificarsi di un evento catastrofale, l’impresa inadempiente all’obbligo di copertura assicurativa non potrà ricevere erogazioni pubbliche previste a fronte di eventi calamitosi.
Tale obbligo è stato disposto verso i seguenti soggetti:
· Imprese con sede legale in Italia;
· Imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese.
Al contrario sono escluse dall’obbligo:
Le imprese agricole per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale (Fondo Agricat) per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità;
Imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
La normativa prevede, in aggiunta, obblighi per le compagnie assicurative, le quali sono tenute ad applicare:
1) Sino a 30 milioni di somma assicurata, le polizze potranno prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno indennizzabile mentre, se il valore die beni assicurati supera tale somma, il valore della franchigia è rimessa alla libera negoziazione delle parti;
2) Premi proporzionali al rischio.
Dott. Caglieri Simone

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