L’art. 41 co. 5 del DLgs. 136/2024 ha modificato la disciplina in materia di liquidazione controllata, introducendo il termine di deposito del programma di liquidazione, nonché la possibilità, per il Liquidatore, di rinunciare alla liquidazione dei beni quando appaia non conveniente.
Proprio come per la liquidazione giudiziale, è stata introdotta la possibilità per il Liquidatore di domandare la chiusura anticipata, quando risulti che non possa essere acquisito ulteriore attivo da distribuire ai creditori.
FONTE: EUTEKNE
Comments