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Writer's pictureDott. Caglieri Simone

LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025 - PARTE 1 DI 3

Con legge n. 207 del 30.12.2024, conosciuta come “Legge Finanziaria 2025”, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento numerose novità in materia fiscale. Di seguito illustriamo le principali:

  • Assegnazione e cessione di beni ai soci

Viene riproposto il regime agevolato di assegnazione e cessione dei beni ai soci e di trasformazione in società semplice.  I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.09.2025 ed i benefici si sostanziano nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati o ceduti ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione.

L’aliquota è maggiorata al 10,5% per le società non operative per almeno due anni.

L’imposizione sostitutiva è pari al 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Il versamento delle imposte deve avvenire per il 60% entro il 30.09.2025 e per il restante 40% entro il successivo 30.11.2025.

  • Recupero edilizio

Con riferimento alle detrazioni sui lavori di recupero edilizio, viene parzialmente anticipata l’entrata in vigore delle aliquote di detrazione meno convenienti dal 01.01.2025.

Viene previsto, in particolare, l’applicazione della disciplina a regime sin dalle spese sostenute dal 01.01.2025, con applicazione dell’aliquota del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 per abitazioni diverse da quelle principali (aliquota che scende al 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027).

Viene prevista un’importante deroga, per gli anni 2025, 2026 e 2027 a favore dei proprietari (o titolari di diritti reali) che adibiscono l’immobile ad abitazione principale. In tal caso:

1.    per il 2025 trova applicazione l’aliquota del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro;

2.    per il 2026 e 2027 trova applicazione l’aliquota del 36% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro.

Si segnala che la detrazione continua a trovare applicazione nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Non godono dal 2025 del beneficio fiscale le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

  • Sismabonus ed ecobonus

Gli interventi antisismici e di risparmio energetico vengono sostanzialmente equiparati, nell’aliquota di detrazione, a quelli di recupero edilizio.

Si segnalano le seguenti deroghe rispetto alla riduzione generalizzata dell’aliquota al 30%:

1.    per le abitazioni principali l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;

2.    per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.

Dal 2025 non possono beneficiare dell’ecobonus le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

  • Bonus mobili

Viene prorogato anche il c.d. “Bonus mobili” per il 2025, con applicazione di un’aliquota del 50% e un massimale di spesa di 5.000 euro.

  • Superbonus

Per le spese sostenute nel 2025 il superbonus con aliquota del 65% può competere soltanto se al 15.10.2024:

1.    risulti presentata la CILAS per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;

2.    risulti presentata non soltanto la CILAS, ma sia anche adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomini;

3.    sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Viene consentito di dividere in 10 quote annuali il superbonus che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023. L’opzione, una volta esercitata, è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d’imposta 2023.

La dichiarazione integrativa potrà essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

  • Investimenti 4.0

Viene prevista l’abrogazione, a partire dal 2025 dell’agevolazione, che potrà essere richiesta nel periodo 2025 solo in caso di prenotazione entro il 31.12.2024 con versamento di un acconto almeno pari al 20% e accettazione da parte del venditore.

In tal caso gli investimenti devono essere ultimati entro il 30.06.2025.

  • Transizione 5.0

Il legislatore ha apportato alcune modifiche alle agevolazioni previste in materia di transizione 5.0. Tra le novità di maggiore interesse segnaliamo le seguenti:

i) il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente;

ii) vengono ampliate le classi agevolate di moduli fotovoltaici e aumentate le maggiorazioni spettanti della base imponibile ai fini del calcolo del beneficio spettante (le due ipotesi originariamente previste prevedevano una maggiorazione della base al 120-140% del costo mentre ora sono riconosciute tre tipologie di celle ammesse, con un beneficio del 130-140-250%);

iii) il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura del 35% per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% per la quota di investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro per anno per l’impresa beneficiaria;

iv) le maggiorazioni del credito spettante per riduzione dei consumi viene modificata da 40/20/10% al 40/10% per i risparmi localizzati nel territorio superiori al 6%, mentre passa dal 45/25/15% al 45/15% per i risparmi localizzati nel territorio superiori al 10%.

  • IRES premiale

Viene introdotta una riduzione dell’IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato dalle società in presenza di determinate condizioni, ovvero l’accantonamento a riserva di almeno l’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2024.

Un ammontare non inferiore al 30% di tale utile (comunque non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2023) deve essere destinata a investimenti relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi appartenenti alle categorie degli investimenti 4.0 e 5.0. 

Gli investimenti devono essere di ammontare non inferiore nel minimo a 20.000 euro.

Tali investimenti devono essere avviati dal 01.1.2025 e conclusi entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024.

Viene inoltre richiesto che vi sia nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 un incremento occupazionale di almeno 1% e comunque non inferiore ad una unità.

  • Proroga acconto IRPEF al 16.01.2025

Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2023 dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro possono versare l’acconto entro il 16.01.2025 in unica soluzione oppure in 5 rate mensili scadenti il giorno 16 di ogni mese.


Dott. Caglieri Simone



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