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MISURE PROTETTIVE E PIANI LIQUIDATORI: ESCLUSA LA CONFERMA

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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la decisione del 13 gennaio 2025, ha stabilito che non è possibile confermare le misure protettive del patrimonio in presenza di un piano esclusivamente liquidatorio. Tale piano, infatti, non garantisce una ragionevole possibilità di risanamento dell’impresa né la continuità aziendale, requisiti essenziali per l’applicabilità di tali misure.

Di seguito si riportano alcuni orientamenti giurisprudenziali sul tema:

  • Secondo alcuni tribunali (es. Trib. Pavia 8.7.2024; Trib. Bergamo 15.3.2022), un piano liquidatorio puro può portare all’apertura di un concordato semplificato per la liquidazione, ma non alla conferma delle misure protettive.

  • L’art. 12 del Codice della Crisi d’Impresa (DLgs. 14/2019) va interpretato in conformità con l’art. 4 co. 2 lett. b) dello stesso decreto, che impone al debitore di individuare soluzioni per il superamento della crisi.

  • Il risanamento dell’impresa, anche mediante cessione o affitto d’azienda, deve essere perseguito con strumenti che preservino i valori aziendali e non attraverso una mera liquidazione dei beni.


FONTE: EUTEKNE



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