La delibera di approvazione del bilancio può essere oggetto di impugnazione nei seguenti casi:
Vizi di procedura.
In tal caso può essere chiesto l’annullamento della delibera e, con esso, del bilancio. I vizi procedurali che comportano l’annullabilità del bilancio sono i seguenti:
- Omesso o tardivo deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio
- Mancato deposito della Relazione degli amministratori
- Ritardata trasmissione dello schema di bilancio ai sindaci (ove questi ultimi non vi abbiano acconsentito)
- Ritardato od omesso deposito della Relazione del collegio sindacale
- Mancanza di requisiti in capo ai Sindaci che hanno redatto la relazione
- Difetti di convocazione (mentre la mancata convocazione, come vedremo di seguito, porta alla nullità della delibera assembleare)
- Vizi nelle deleghe assembleari (partecipa al voto un soggetto privo di una delega valida)
- Incompletezza/inesattezza del verbale di approvazione
- Invalidità dei singoli voti o errore di conteggio dei quorum determinanti ai fini della delibera
- Delibere emesse con voto determinante del socio in conflitto d’interessi
L’annullabilità delle delibere assembleari è disciplinata ai sensi dell’art. 2377 co. 2 c.c., secondo il quale le deliberazioni non prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai seguenti soggetti interni:
- Soci assenti, dissenzienti o astenuti che possiedono tante azioni aventi diritto che rappresentino l’uno per mille del capitale nelle società quotate o il 5% nelle società non quotate.
Tali percentuali possono essere ridotte o escluse dallo statuto.
I soci che non rispettano questi requisiti quantitativi non possono impugnare le delibere assembleari per annullabilità, però possono presentare richiesta di risarcimento danni;
- Amministratori o dal consiglio di sorveglianza;
- Collegio sindacale.
L’impugnazione delle delibere assembleari (e il risarcimento del danno per i soci che non possono impugnare la delibera) per richiederne l’annullabilità deve essere proposto entro un determinato termine, ovvero entro 90 giorni dalla data di deliberazione o dalla data di iscrizione nel registro delle imprese (se la delibera deve essere soggetta a iscrizione nel registro delle imprese).
Vizi nel contenuto del bilancio.
In tal caso può essere chiesta la nullità della delibera solamente in specifici casi di più complessa interpretazione. Partendo dalla norma generale dell’art. 2423, il legislatore stabilisce che:
- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza;
- Devono essere fornite tutte le informazioni per una rappresentazione veritiera e corretta;
- Il redattore del bilancio ha il dovere di disapplicare norme tecniche se incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta.
Per aversi la nullità del bilancio a seguito della presenza di vizi nella sua redazione è necessario che questi non siano meramente formali, bensì la violazione deve effettivamente alterarne la sostanza (Cass. SS. UU. N. 27/2000) indipendentemente dal fatto che si tratti di violazione del principio di chiarezza, di verità o di correttezza. Altra sentenza chiarificatrice in merito alla gravità del vizio nel contenuto affinché ricorra la casistica della nullità è quella della Cassazione n. 928/2003, in base alla quale il bilancio è nullo per difetto di chiarezza nel caso in cui risulti una situazione idonea a generare incertezze o erronee convinzioni circa la situazione economico-patrimoniale della società. Alcuni esempi in cui è affermata la nullità del bilancio sono la mancata iscrizione di fondi esistenti, mancata previsione delle indicazioni richieste dalla legge per le singole poste, attribuzione di valori irragionevoli agli elementi del bilancio, la violazione dei postulati di bilancio quali la prudenza (per la presenza di valutazioni irragionevoli di una posta di bilancio) e la competenza (Cass. 8048/1996, 15189/200, 10139/2007), la deroga alla costanza dei criteri di valutazione con motivazioni insufficienti in nota integrativa (Cass. 8204 e 11091 del 2008), il notevole incremento delle rimanenze senza alcuna specifica spiegazione riportata in nota integrativa (Tribunale di Roma n. 5831/2019).
Vizi derivanti da mancata convocazione dell’assemblea e/o mancata redazione del verbale di approvazione del bilancio.
Le casistiche in esame comportano la nullità ai sensi dell’art. 2379 co. 1 c.c.. Tra queste ipotesi vi rientra anche la mancata ricezione dell’avviso di convocazione assembleare.
In merito alla nullità (gli ultimi due punti esaminati), il legislatore stabilisce che questa possa essere richiesta in riferimento all’impugnazione delle delibere assembleari da chiunque vi abbia interesse entro un termine di 3 anni (art. 2379 c.c.) dalla sua iscrizione o deposito presso il registro delle imprese o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea. Viceversa, l’impugnazione delle delibere annullabili può essere effettuata, entro 90 giorni (art. 2377 c.c.) dalla data di deliberazione ovvero entro tre mesi dall’iscrizione nel registro delle imprese laddove sia obbligatorio il deposito o l’iscrizione, da parte dei seguenti soggetti:
- Soci assenti, dissenzienti o astenuti;
- Gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il collegio sindacale.
Dichiarata l’invalidità della delibera di approvazione del bilancio, gli amministratori sono obbligati a correggere il bilancio in oggetto e quelli successivi.
Dott. Caglieri Simone
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