ll Comitato triveneto dei Notai, nella massima E.C.5, ha stabilito che la decisione del trasferimento all’estero di una società per azioni spa deve essere assunta, ai sensi dell’art. 24 co. 1 del DLgs. 19/2023, tramite un doppio “quorum”:
- uno riferito al capitale sociale, pari a più di un terzo di esso;
- uno calcolato sul capitale rappresentato in assemblea, pari ad almeno i due terzi di esso.
Nel caso delle società di persone, invece, la trasformazione in una società estera di capitali, nella forma di uno dei tipi elencati nell’allegato II alla direttiva 2017/1132/UE, potrà essere assunta mediante la regola generale dell’unanimità dei consensi di cui all’art. 2252 c.c.
FONTE: EUTEKNE
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