A seguito dell'introduzione dell'obbligo di comunicazione preventiva per poter usufruire del credito d'imposta "industria 4.0" - per la quale rimandiamo all'articolo di seguito - ci si domanda se l'istituto della remissione in bonus possa essere utilizzata anche per la regolarizzazione delle omesse comunicazioni preventive. Premessa l’assenza di specifici chiarimenti ufficiali sulla possibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis alla mancata presentazione delle comunicazioni in tal senso, l’Agenzia delle Entrate, con riferimento ai diversi crediti d’imposta energia e gas, con la ris. 19/06/2023 n. 27 aveva affermato che il mancato invio della comunicazione prevista per l’utilizzo di tali incentivi poteva essere sanata con la remissione in bonis. Per analogia, le stesse considerazioni dovrebbero valere anche per le comunicazioni relative all’utilizzo del bonus investimenti 4.0.
Ciò signiica che, prima dell’utilizzo del credito d’imposta in commento, sembrerebbe possibile:
- presentare tardivamente dapprima la comunicazione preventiva e successivamente quella di completamento entro il 31/10/2024, termine di presentazione del modello REDDITI (prima dichiarazione utile);
- versare contestualmente la sanzione di 250,00 euro in relazione a ciascuna comunicazione trasmessa.
FONTE: EUTEKNE
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