Secondo il Tribunale di Arezzo del 09/8/2024 nella domanda in bianco non possono essere richieste misure diverse ed ulteriori rispetto a quelle indicate al primo e secondo periodo del co. 2 dell’art. 54 del DLgs. 14/2019, poiché le stesse sono finalizzate a preservare il buon esito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
Il DLgs. 13.9.2024 n. 136 ha tuttavia modificato l’art. 54 del DLgs. 14/2019 legittimando l’adozione di misure cautelari anche nella fase prenotativa.
Tale mutatio legis, secondo il Tribunale, non poteva essere applicata nella specie. Peraltro, in base all’art. 56 co. 4 del DLgs. 136/2024, salva diversa disposizione, le novità del decreto correttivo ter si applicano anche alle procedure pendenti al 28/09/2024 (data della sua entrata in vigore) - non ancora definite - e a quelle instaurati o aperti successivamente.
FONTE: EUTEKNE
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