Tramite la nota 18/06/2024 n. 1091, l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha esaminato le recenti modifiche del regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco (art. 29 co. 4 del DL 19/2024).
In dettaglio, è stata rimossa la depenalizzazione attuata con DLgs. 8/2016, ripristinando il rilievo penale per tutte le ipotesi di mera somministrazione di manodopera, anche in ragione di fittizi contratti di appalto o distacco.
Tra le varie, si ricorda che in caso di somministrazione di manodopera svolta da soggetti non autorizzati, è prevista - per il somministratore e l’utilizzatore - la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Inoltre, per la somministrazione fraudolenta si assiste ad un inasprimento della pena, passando dalla sola ammenda di 20 euro all’arresto fino a 3 mesi o ad un’ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
FONTE: EUTEKNE
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