L’ordinanza n. 326/2025 della Cassazione si è occupata dell’imputazione dei redditi ai soci delle società in nome collettivo in caso di fuoriuscita dalla compagine sociale all’atto del recesso, specificando che a tali fini rileva l’iscrizione presso il Registro delle imprese dell’intervenuta modifica.
Infatti, riprendendo l’orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. n. 16871/2022), “il socio di società in nome collettivo che non provveda tempestivamente - in conseguenza di recesso, esclusione, cessione della quota - a richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese della modifica dell’atto costitutivo, o non provi che l’amministrazione finanziaria ne fosse a conoscenza, non può opporre, ai fini dell’applicazione dell’imposta sul suo reddito di partecipazione, la perdita della qualità di socio non iscritta e non comunicata”.
FONTE: EUTEKNE
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