Con l'approfondimento 3/2024, Assonime cerca di fare chiarezza sulla districata vicenda del registro dei titolari effettivi.
Esaminando il caso, Assonime sottolinea come, attualmente, tutti gli obblighi di comunicazione al Registro dei titolari effettivi siano da intendersi sospesi. Non è, in particolare, possibile delimitare gli effetti della sospensiva, disposta dal Consiglio di Stato, ai soli obblighi delle società fiduciarie, quali soggetti che hanno attivato la controversia amministrativa. L’attuale inefficacia dell’intero sistema (e di tutti gli “obblighi”) comporta l’impossibilità di applicare le sanzioni amministrative previste per l’omessa o ritardata comunicazione, stante l’assenza di un comportamento che possa dirsi effettivamente “dovuto” dagli enti indicati dall’art. 21 del DLgs. 231/2007.
FONTE: EUTEKNE
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