Interessanti sentenze della Cass. (n. 22139 del 06/08/2024 e n. 22106 del 05/08/2024) secondo cui “in tema di imposte dirette, i costi relativi alle immobilizzazioni materiali o immateriali sono ammortizzabili purché riguardino beni consumabili che entrano nel patrimonio dell’imprenditore a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, non essendo, invece, ammortizzabili i costi riguardanti beni di proprietà di terzi”.
Sulla base di ciò, sembrerebbe non deducibile la spesa di manutenzione straordinaria su beni di terzi in assenza di un titolo giuridico.
FONTE: EUTEKNE
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